SEDE:VIA ORLANDA 41/A 30173 MESTRE VENEZIA C/O LINEA80

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Camping Club Mestre Venezia

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                                                          2023 CAMPING CLUB MESTRE VENEZIA 
 

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50°ANNIVERSARIO DEL CLUB - 1962  2012 -

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1. Il camper è un mezzo e non un fine. Non importa se è nuovo, se è grande, se è veloce, se è… Il camper è solo uno strumento nelle tue mani.

LA NOSTRA STORIA

Per portarti con libertà dove vuoi.

 Ma la tua libertà finisce dove comincia quella degli altri.

il Club ha mosso i primi passi con la denominazione “Campeggio Club Venezia” intorno al 1955 con Sede a S. Luca al n.4607 di Venezia, per merito dell’avv. Attilio Dian, stretto collaboratore dell’allora Presidente Federale avv. Lamberto Ariani e veniva riconosciuto affiliato alla stessa Federazione con apposito atto in data 5 ottobre 1962, data in cui il Club assume una connotazione ufficiale. Con atto del 27 febbraio 1964 il tribunale Civile di Firenze certificava che la Federazione poteva istituire nelle varie provincie italiane Sedi secondarie, quali membri della Federazione medesima e prendeva atto che a Venezia si era costituito il campeggio Club Venezia. A seguito di ciò l’Avv. Dian chiedeva in data 7 Luglio 1964 al Tribunale di Venezia che il club venisse iscritto nel Libro delle persone giuridiche presso lo stesso Tribunale, cosa questa che avveniva nello stesso giorno al n.16 d’ordine, con la denominazione “Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning Campeggio Club Venezia” e che l’avv. Dian ne era il legale rappresentante. Nel frattempo la terraferma veneziana prendeva sempre più sviluppo, con l’insediamento di varie attività commerciali, tra le quali quelle del settore del plein-air, come le ditte Slongo (Linea 80) e Antolini, i cui titolari si fecero promotori di aprire in terraferma la nuova sede del Club. L’avv. Dian, da buon veneziano, non fu d’accordo sullo spostamento della Sede in terraferma e, pur rimanendo membro della Federazione Nazionale, cedette la presidenza al Sig. Sergio Beltrame, il quale, con la collaborazione appunto dei Sigg. Slongo e Antolini, che procurarono la Sede in Via Orlanda a Mestre, vedeva convogliare nel Club gli acquirenti dei mezzi ricreazionali (tende, carrelli tenda, caravan). Al Sig. Beltrame succedette alla presidenza il Sig. Carlo Degan, che proseguì nell’opera intrapresa dal precedente Presidente. La sede del Club si sposta in via Galvani, 2 a Marghera Ve. Bisogna attendere i primi anni 70 e precisamente il 16.02.73 con l’avvento del Presidente, allora cap. Giuseppe Verbais, per registrare una vera e propria trasformazione del Club, il quale sotto la spinta di molti Soci cambiò il nome in “Camping Club Mestre Venezia”. Con la nascita delle Regioni, Verbais intuisce la prospettiva e crea l’8 aprile 1973 assieme agli altri Club del Veneto “Il Comitato del Campeggio della Regione Veneto”, assumendone la Presidenza e rimanendo in carica fino al 1985. Sotto la sua presidenza il Club assunse un’importanza rilevante, facendosi conoscere nell’ambito territoriale con molte iniziative, tra le quali spicca l’organizzazione, per tre anni consecutivi in località S. Giuliano e con l’aiuto dei componenti del Comitato Provinciale del Campeggio, di tre Fiere interregionali di settore. Questi eventi, tramite la stampa regionale, ebbero vasta risonanza e consentì al Club una capacità contrattuale, con la Giunta Regionale del Veneto, fino a giungere a concordare e comporre con essa il testo del Regolamento Regionale dei Campeggi, ricevendo prestigio e considerazione anche dalla FAITA (Federazione dei Gestori dei Campeggi), naturale controparte, per la difesa dei campeggiatori dalle speculazioni tariffarie. Il Presidente Verbais fu Consigliere Nazionale e anche Direttore Responsabile della Rivista “Il Campeggio Italiano”, insomma persona che interpretò con profitto il proprio ruolo e che contribuì in maniera determinante alla crescita di questo Club e della Federazione, dedicandosi quasi a tempo pieno. Nel 1985 viene trasferito e quindi lascia l’incarico della Presidenza al Sig. Luigino Basato che rimarrà in carica fino al 2000. Nel frattempo la Sede del Club aveva trovato ospitalità in un palazzetto di Via Vicolo Fucini (laterale di Via Cappuccina), ma dopo qualche anno il palazzetto fu destinato ad un’altra attività, per cui il Club dovette ricercare una nuova sede e, vista la poca disponibilità finanziaria, non poteva che trovare ospitalità gratuita in qualche Parrocchia. Qui subentra la provvidenziale disponibilità di don Gianfranco Pace, Parroco della chiesa S. Maria della Speranza in via Torre Belfredo, che accolse il Club con grande generosità e simpatia, tanto che la sede del Club nel 1999 seguì lo stesso Parroco quando venne trasferito nella chiesa di S. Barbara. Nel periodo della presidenza Basato ci fu un grande movimento all’interno del Club, in quanto nel mercato dei mezzi ricreazionali si andava affermando il camper, per cui i nuovi iscritti sentivano la necessità di nuove attività e servizi, come quello di avere un rimessaggio. Dopo lunghe ricerche il Club trovò una soluzione presso un’impresa di Marcon che mise a disposizione un’area attrezzata, ma questa purtroppo durò poco, in quanto il titolare cambiò idea nell’uso dell’area. L’altra attività importante di questo periodo fu quella di pubblicizzare il Club presso le rivendite di settore o partecipando alle manifestazioni locali. E’ anche da ricordare: la tradizionale festa di Carnevale con ballo, che era attesa con favore ogni anno da molti soci che partecipavano con le loro famiglie, parenti ed amici; l’organizzazione alla fine degli anni “80” di due Raduni a Fagagna che ha fatto conoscere il Club a livello del Triveneto; la lotta contro il caro prezzo dei Campeggi del nostro litorale Adriatico, intrapresa con il vice Presidente Franco Polesel che ha provocato nel “95” un incontro-dibattito al Centro Civico di Cà Savio dal titolo “Campeggio, vacanza d’élite”. Basato fu anche vice Presidente del Comitato Provinciale, membro del Comitato Regionale e delegato Nazionale. Nel 2000 Basato, per ragioni di lavoro, dovette lasciare il Club e quindi la presidenza passò al Sig. Franco Polesel, il quale prosegui a tutti i livelli, coinvolgendo le istituzioni preposte e la stessa FAITA, la lotta contro la liberalizzazione dei campeggi, cercando con la Regione Veneto di incidere, quale difensore dei campeggiatori, nella stesura del regolamento delle strutture turistiche ricettive. Gli anni che hanno caratterizzato il superamento del secondo millennio furono difficili sia per la vita economica del paese che per quella del Club, in cui la gente non aveva più il tempo o meglio la voglia di partecipare ad una vita associativa, presa com’era dalla frenesia della vita quotidiana. Nel 2002 Polesel, a seguito di sopraggiunti incarichi politici, dette le dimissioni e subentrò pro-tempore il Vice Presidente Livio Malfi, il quale venne eletto Presidente nelle successive elezioni del giugno del 2003Malfi incominciò ad organizzare la struttura del Club e la sua funzionalità, dando ai Consiglieri eletti incarichi precisi, predisponendo con loro il nuovo Statuto, ricordando agli Organi Sociali i propri doveri nei confronti dei Soci e ai Soci le proprie responsabilità nei confronti del Club. Furono istituite delle riunioni mensili in Sede per i Soci, organizzati pranzi conviviali e uscite nei week-end, creato un notiziario bimestrale, il tutto per cercare di avvicinare i Soci alla frequentazione della Sede, di rafforzare un nuovo rapporto tra loro e di creare un Club partecipato, con la peculiarità di socializzare sia nel proprio interno, che con l’esterno. A questo scopo furono allacciati rapporti con altri Club ed iniziata una collaborazione con la Federazione Campeggiatori del Veneto e con la Confederazione Nazionale. Il convincimento che lo scambio di idee, di informazioni, di iniziative fra i Club confederati fosse un modo giusto di concepire la vita associativa, combattendo la tendenza di molti Club di isolarsi, ha portato il Club ad istituire, in collaborazione con l’Associazione Camperisti Veneziani di Mogliano un Meeting dal titolo: “Confedercampeggio, il ruolo dei Club”, che ha visto la partecipazione di molti Club del Nord Italia e la presenza del Presidente Confederale e Federale. La formazione di un pieghevole con i dati del Club e con ciò che esso offre, quale mezzo pubblicitario, ma soprattutto la creazione di un proprio Sito internet, ha dato una notevole spinta alla conoscenza dell’esistenza del Club, che si è tramutata, negli anni, in un aumento costante del numero dei Soci. I rapporti instaurati dal Club con l’Ente Turismo della Carinzia, ha contribuito all’organizzazione di tre Raduni nazionali in tre laghi diversi carinziani, facendo conoscere ai partecipanti le bellezze e la predisposizione per il plein air che questa Regione offre. La partecipazione poi ai Raduni Internazionali e dell’Amicizia con una propria delegazione che sfilava con il vessillo e dispensava il gagliardetto, ha fatto sì che il Club venisse conosciuto anche a livello internazionale. Il Club è sempre impegnato nella ricerca, sia con le Istituzioni che con i privati, per l’apertura di nuovi rimessaggi e aree di sosta, dando la propria disponibilità e collaborazione. Dal 1° gennaio 2010 il Club ha finalmente una propria Sede, nella Casa delle Associazioni in via Gazzera Alta, 44 a Mestre, concessa dalla Municipalità di Chirignago-Zelarino. Nel 2011 il Club si è visto assegnare dalla Federazione del Veneto la targa istituita in memoria del suo segretario A.V. Tringali, scomparso prematuramente, quale miglior Club del Veneto, per aver registrato il maggior incremento del numero dei soci e per aver organizzato eventi in collaborazione con gli altri Club Veneti. È ovvio, ma doveroso far presente che, la Storia del Club non è stata fatta solo dai Presidenti menzionati, ma anche dai Consiglieri dei vari Direttivi e da quei Soci volonterosi che si sono avvicendati in questi 50 anni, tutti meritevoli di essere ricordati, indipendentemente dalla quantità e qualità del loro apporto.

Con la votazione dell'11.12.2013 per il rinnovo dei vertici del Camping Club Mestre Venezia il Direttivo subirà un cambio totale dei Consiglieri: avrà come presidente il Signor Sopracordevole Luciano e per la prima volta l'entrata di una quota rosa in qualità di vicepresidente la signora Morando Paola. Il nuovo Direttivo sarà operativo dal primo gennaio 2014 in quanto verrà chiesto di proseguire la gestione dal punto di vista amministrativo al precedente Consiglio Direttivo fino alla scadenza dell'anno solare 31.12,2013.

Tra i provvedimenti presi dal nuovo Direttivo meritano di essere ricordati alcuni perché ridurranno non solo le spese cartacee ma soprattutto dal punto di vista ecologico per riduzione di sprechi e velocizzazione di comunicazione, altri per incrementare la partecipazione alla vita sociale del Club.
1. Istituzione di un sito Web  del Camping Club Mestre Venezia che riporti tutte le decisioni prese dal Direttivo, i raduni sia Nazionali che quelli organizzati dal Club, diari di viaggi, notizie sul tesseramento, statuto e regolamento... alla cui conduzione e gestione sarà incaricato il Signor Faenza Giorgio
2. Tramite cellulare con il gruppo wathasapp  e/o sms dei soci
3. L'istituzione di un giornalino a cui viene dato il nome : " quattro ciacole" gestito da l Signor Busetto Paolo
4. Il contributo ai soci che parteciperanno ai raduni promossi dal Club
5. L'avvio di corsi di Alfabetizzazione informatica per soci e familiari.
6. Dall'anno 2015 il Club si fa inoltre promotore di diffondere l'utilizzo della Tessera ACSI che proporrà ai propri soci ad un prezzo scontato.

Nel triennio 2014/2016 si è registrato un aumento alla partecipazione dei soci ai raduni e a allo spazio tempo dedicato ai soci nel l'orario post Direttivo .

Le elezioni del triennio   Successivo 2017/2019 hanno  riconfermato quasi tutti i componenti del Direttivo precedente inoltre è stata acquisita un ulteriore quota rosa con l'entrata di Roberta Munerotto che ha contribuito ad apportare nuovi suggerimenti per i raduni organizzati dal club.  Viene inoltre deciso che per non perdere le competenze acquisite dei soci candidati ma non eletti di istituire una commissione di collaboratori in un numero non superiore a quello dei componenti del Direttivo.
Durante questo triennio viene:
1. Creato il gruppo "Amici del Camping club  Mestre Venezia  per uno scambio di informazioni relative a raduni extra programma  e/ o problematiche  relative al mezzo camper. A tale gruppo  potranno accedere esclusivamente i soci che ne faranno richiesta  e ne rispetteranno le regole.
2. Aperte  il tesseramento per i soci che lo desiderano anche con l'Unione Club Amici.
3. Inoltre a febbraio del 2018 si presenta il problema della sede del Camping club in quanto il Comune di Venezia prospetta un aumento del canone d'affitto che si concluderà con lo spostamento della sede a settembre 2019 presso un locale dato a disposizione dei proprietari  del punto vendita di Linea80  in Via Orlanda 41/a Mestre.

Le elezioni del triennio  2019/2022 riconfermano in carica i precedenti Consiglieri del Direttivo e Presidente.
Durante questo triennio  viene stipulata una polizza assicurativa con Vittoria Assicurazioni a copertura dei soci e della sede. Sarà  un triennio che metterà a dura prova le attività  del Club in quanto la pandemia per SARS Cocid 19 bloccherà raduni e riunioni.

Nonostante ciò il numero degli iscritti è  rimasto quasi uguale ai precedenti anni.

Nel 2022 riprendono  le attività con i primi raduni :  "Rafting nella  città  di Verona" ....( non ricordo altri) .

L' evento che comunque ha visto una grande partecipazione di soci  è stato il pranzo del.....( non ricordo) Ottobre 2022 , in cui si è  festeggiato il 65° anno di fondazione del Camping Club Mestre Venezia.

Un encomio per lo stile che è  stato adottato nella conduzione di questi tre mandati a tutti i Consiglieri che hanno fatto parte del Direttivo e/o Collaboratori per il lavoro di squadra svolto.

Nell'ultimo anno,  inoltre , sono stati avviati tramite il Consigliere Caffi Marco dei rapporti di apertura, socialità e confronto , con gli altri Club dell' Area NordEst

2. Rispetta in Italia come all'estero le norme e le leggi, da persona oltre che da camperista. In particolare, per quanto riguarda la sosta fuori da

Campeggi o aree attrezzate, laddove sia consentito, parcheggia sempre il camper all'interno degli spazi riservati alle autocaravan e, in Italia.

Ricordati di rispettare l'art.185 e le altre norme del Codice della Strada.

3. Fuori da campeggi e aree attrezzate non utilizzare piedini di stanziamento o cavalletti vari; non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o

Verande, non tirare fuori tavoli o sedie per il pranzo, soprattutto nei pubblici parcheggi e nelle piazze.

4. Serviti delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, scarica nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno); inoltre non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In ogni caso lascia il luogo che hai visitato e dove hai sostato nelle stesse condizioni in cui lo hai trovato.

5. Quando viaggi (vicino o lontano da casa), chiediti perché viaggi: è importante saperlo prima, nel mentre, e dopo. E non cercare l'esotico, cerca l'autentico.

6. Prima di partire, informati sulla storia e sulla cultura del paese o della nazione di destinazione. Una volta in loco, rispetta le persone, l'ambiente e il patrimonio storico e culturale che troverai.

7. Lascia a casa le certezze e porta nel tuo camper lo spirito di adattamento e la voglia di conoscere, da pari a pari. E se ti è possibile, arrangiati con il dialetto o la lingua locale senza imporre la tua.

8. Non ostentare ricchezza stridente rispetto al tenore di vita locale se è più basso del tuo. Prima di effettuare scatti o riprese video chiedi il permesso. E infine, non assumere comportamenti offensivi per usi e costumi locali.

9. Non accontentarti di foto e diapositive: pensa ai rapporti umani, ai contatti con gli altri, a spiegare il senso del tuo viaggio, il tuo essere viaggiatore e la tua voglia di conoscere. Porta con te il senso dell'amicizia e fai in modo di trasformarti sempre in un ambasciatore di pace.

10. Una volta rientrato a casa, coltiva le relazioni allacciate in viaggio. E mantieni le promesse fatte.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE “CAMPINGCLUBMESTREVENEZIA APS”



 

Art.1 (Denominazione e sede)

L’Associazione CampingClubMestreVenezia costituita il 27 febbraio 1964 diventa nel rispetto del D.lgs. 117/2017 un ente del terzo settore denominata “CampingClubMestreVenezia APS”, di seguito detta associazione. L’associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L’associazione ha sede operativa, Presso Linea80, Via Orlanda 41/a Campalto (VE) e relativo recapito postale presso il Presidente protempore. L’eventuale trasferimento della sede legale e recapito non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Regolamenti interni che meglio disciplinino il suo funzionamento saranno redatti dall’organo di amministrazione e sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci. L’associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 artt. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative vigenti in materia.

Art.2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

Art. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo dell’associazione è quello di promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell’ambito di quanto previsto dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni. Inoltre l’associazione ha lo scopo di promuovere momenti d’incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città e regioni diverse. Le attività, facendo riferimento all’art. 5 D.lgs. 117/2017, che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: Attività prevista alla lett. F dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017: Attività prevista alla lett. F dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni; Attività prevista alla lett. K dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; Attività prevista alla lett. I dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo di interesse sociale al fine di promuovere la coesione, la formazione e l’aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; Eventuale gestione di aree attrezzate e/o rimessaggio per i soci; Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, anche per la gestione e creazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico; Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo; Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla; Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione;

Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati purché accessorie e strumentali ai fini istitu - zionali per il raggiungimento degli scopi sociali; Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al rag- giungimento degli scopi sociali; Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici; Curare e sostenere relazioni con organizzazioni similari o del Settore; Promuovere la pubblicazione del- le proprie attività mediante il coinvolgimento dei mass-media, curando inoltre eventuali pubblicazioni proprie anche con l'utilizzo di strumenti informa- tici. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e stru - mentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’orga - no di amministrazione. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L’associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associa- ti. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione. L’Associazione di Promozione Sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto

Art. 6 (Ammissione Soci)

Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all' associazione, in quanto ne condividono le finalità e la cui domanda è accolta dall’organo di amministrazione. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. Tale domanda verrà formalizzata compilando e firmando l’apposito modulo previsto dall’associazione. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy. Nello stesso modulo si autorizza l’associazione di pubblicare foto dell’associato e dei sui famigliari. Tutti i soci dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsiasi voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell’associazione o degli associati. Qualsiasi contestazione dovrà essere fatta in forma scritta da parte del socio e trasmessa al direttivo o al Presidente evitando qualsiasi tipo di polemica. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata all’Organo di Amministrazione e quest’ultimo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. Il Socio è tenuto a comunicare all’Organo di Amministrazione variazioni delle proprie generalità. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di: Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; · Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; · Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge; · Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; · Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa; Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di: Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9 (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o per mancato pagamento della quota associativa annuale che prevede la decadenza automatica dell'associazione. Il socio può recedere dall’associazione preferibilmente mediante comunicazione scritta all’organo di amministrazione. Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 (Organi Sociali)

Gli organi dell’associazione sono:( Assemblea dei soci)( Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo)(Presidente)(organo di controllo) (eventuale – l’art. 19 va disciplinato solo nel caso in cui l’organo sia previsto)(organo di revisione) (eventuale – l’art. 20 va disciplinato solo nel caso in cui l’organo sia previsto)Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. È tuttavia previsto un rimborso spese come all’art. 8 del presente statuto.

Art. 11 (Assemblea)

L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, internet, email spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea: Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; Nomina e revoca i componenti degli organi sociali; Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei

soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci (maggioranza inderogabile).

Art.14 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

 

                   Art.15 ( Organo di amministrazione detto anche Consiglio Direttivo )


Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 (cinque).
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati consecutivi.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell’ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale. In particolare si prevede che le riunioni del Consiglio Direttivo possano svolgersi attraverso posta elettronica, purché
tutti gli interventi rimangano documentati ed allegati al verbale dell’assemblea.
Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti. IL consiglio ha i seguenti compiti:

eleggere il presidente,

eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie;

è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

nominare il segretario con funzioni di tesoriere, salvo la presenza di due figure distinte

nominare il tesoriere che coadiuva il segretario, nel caso siano presenti entrambe le fìgure

fissare le norme per il funzionamento dell'associazione

sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali (rendiconto
finanziario),

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa

redigere i regolamenti interni che saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci

ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza

nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell’assemblea dei soci, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art.17 (Segretario)

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; Provvede al disbrigo della corrispondenza; È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all’organo di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all’organo di amministrazione entro il mese di marzo; Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’organo di amministrazione; Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) - e) - f) potranno essere attribuite ad un altro membro dell’Organo di amministrazione (Tesoriere) che collaborerà con il segretario.

Art. 18 (Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Venezia il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 19 (Organo di controllo - eventuale)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017 L’organo di controllo: Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 (Durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 22 (Risorse economiche)

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività: Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione; Da eredità, donazioni e legati; Da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali,

finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche; Da contributi dell'Unione europea e dì organismi internazionali; Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; Da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; Da erogazioni liberali degli associati e dei terzi; Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall’organo di amministrazione.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 (Quota sociale)

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociale

Art. 25 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 26 (Bilancio sociale - eventuale)

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 28 (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: Il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione; Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono; Il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente organo di controllo.

ART. 29 (I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 30 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 33 (Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

Art. 34 (Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci. L'associazione si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall’Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni, previo parere favorevole dell’organismo 9 del D.lgs. n. 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 35 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 36 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autenti- ca data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corri- spondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.